Odg per la seduta n. 128 della commissione Giustizia
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------



2a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)


128a seduta: martedì 19 novembre 2019, ore 15,45


ORDINE DEL GIORNO


AFFARI ASSEGNATI
Esame, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento, dei documenti:
1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 21 giugno 2018, depositata il successivo 11 luglio 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'articolo 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato
Esame, congiunzione con l'esame dei Doc. VII n. 18, 21, 24, 49, 55 e 59 e rinvio (Doc. VII, n. 13)
2. Sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 4 luglio 2018, depositata il successivo 23 luglio 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente articolo 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 58-ter della medesima legge
(Doc. VII, n. 18)
3. Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 26 settembre 2018, depositata il successivo 12 ottobre 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'articolo 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi»
(Doc. VII, n. 21)

4. Sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 25 ottobre 2018, depositata il 22 novembre 2018, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'articolo 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'articolo 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'articolo 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti
(Doc. VII, n. 24)
5. Sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata l'8 marzo 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni
Esame e rinvio (Doc. VII, n. 38)
6. Sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 20 febbraio 2019, depositata il 19 aprile 2019, con la quale la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-ter
(Doc. VII, n. 49)

7.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 22 maggio 2019, depositata il 18 luglio 2019, con la quale la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, commi 1, 2, e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'articolo 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso articolo 58-quater; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'articolo 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso articolo 58-quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti
(Doc. VII, n. 55)
8. Sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 9 ottobre 2019, depositata l'8 novembre 2019, con la quale la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'articolo 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato
(Doc. VII, n. 59)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

I. Proposta di indagine conoscitiva sui procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e loro definizione, inerente all'affare assegnato con Doc. VII, n. 38 Approvata

II. Proposta di indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano, inerente agli affari assegnati con Doc. VII, nn. 13, 18, 21, 24, 49, 55 e 59 Approvata